Alcol e sicurezza sul lavoro

cartello di un uomo che beve dell'alcol mentre lavora

In Italia, ogni anno, vengono denunciati all’INAIL circa 940.000 infortuni sul lavoro con una durata di inabilità superiore ai tre giorni. Di questi, circa il 51% accadono perché “ha urtato contro …”, ha messo un “piede in fallo …”, “era a bordo di …” o “alla guida di …”.  Anche se incidenti di questo genere non si verificano esclusivamente a causa del consumo di bevande alcoliche, alcuni studi hanno confermato che gli infortuni dovuti all’abuso di alcol si aggirano tra il 4 e il 20%. Ciò significa che dei 940mila infortuni sul lavoro, 37mila – 188mila hanno come causa il consumo di alcolici. L’assunzione di bevande alcoliche rappresenta sempre un “rischio aggiuntivo” soprattutto per chi manovra macchinari pericolosi o svolge attività in cui la precisione e il coordinamento dei movimenti è di fondamentale importanza.

Quali sono gli adempimenti di legge a carico del datore di lavoro in tema di riduzione del rischio alcol a tutela della sicurezza sul lavoro?

La Legge n. 125/2001 (art. 15) dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006 e comprende numerose categorie professionali. Tra queste: personale sanitario in strutture pubbliche e private; insegnanti e vigilatrici d’infanzia; mansioni che prevedono il porto d’armi; addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori; carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra; addetti all’edilizia; controllori di volo e del traffico ferroviario; operatori che lavorano a contatto con esplosivi e molti altri.

Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (quindi non limitato, come spesso si pensa, all’orario di lavoro) e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, per esempio nei bar aziendali, mense e macchine distributrici di bevande. La legge 125/01 stabilisce anche che il medico competente (e i medici dell’ASL) effettui test alcolimetrici sui lavoratori interessati, che devono avere esito del tutto negativo: per i lavoratori infatti non c’è un limite, e non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel sangue perché non è vietato “bere troppo”, è vietato bere in senso assoluto.

Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, non significa che è alcoldipendente, ma avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol.

Attenzione: stiamo parlando di assunzione anche di modiche quantità di alcol, comunque vietate dalla legge per questi lavoratori. Non parliamo necessariamente di un lavoratore che si presenta in evidente stato di ebbrezza sul lavoro: in questi casi non è indispensabile che il medico competente (che non sempre è presente in azienda o attivabile in breve tempo) effettui il test, perché il datore di lavoro stesso (ma anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sé o per gli altri. Questo può avvenire anche per un “normale” malessere indipendente dall’uso di alcol o di altre sostanze. Ciò è espressamente previsto dall’art. 18 comma 1 lettera c del Testo Unico.

La dipendenza da alcol non è motivo sufficiente per il licenziamento:

Secondo il Codice Civile art. 2110: l’alterazione psichica conseguente alla prolungata assunzione di alcol e ai suoi effetti tossici costituisce infermità che giustifica l’astensione dal lavoro. Non costituisce mancanza imputabile al lavoratore l’omissione della comunicazione del motivo dell’assenza e della trasmissione del certificato, quando l’omissione sia dovuta a uno stato permanente di ubriachezza. La dipendenza da alcol non è di per sé motivo sufficiente per il venir meno della fiducia del datore di lavoro nel corretto adempimento futuro, che giustifica il licenziamento. Il lavoratore che “beve” non deve essere automaticamente licenziato. Non può usare la sua dipendenza dall’alcol come giustificazione che gli eviti certi compiti e certe mansioni e che lo metta al riparo da un eventuale licenziamento. La sua condotto sarà valutata secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal contratto, come per ogni altro lavoratore.